Art. 51. - Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni
" 1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture. Omissis.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Omissis."
N.B. L'articolo 50-bis del CAD viene abrogato dal D.LGS. 26 Agosto 2016, n. 179. Pertanto, fermi restando gli obblighi della adozione di soluzioni tecniche atte a garantire protezione e disponibilità, non si rendono più necessari adempimenti come le richieste di parere e studio di fattibilità tecnica con i relativi progetti.